Cosa contesta l’Agenzia delle Entrate?

Nel caso in cui la detenzione di capitali all’estero in un paese “black list” fosse scoperta da parte del Fisco, tralasciando eventuali problematiche di carattere penale, verrebbero contestate tre violazioni:

Se l’Agenzia accerta che un contribuente ha detenuto capitali all’estero in un paese “black list”, scatta una presunzione legale che stabilisce, salvo prova contraria, che gli stessi sono stati costituiti mediante redditi sottratti a tassazione in Italia nell’anno in cui sono stati ritrovati.
Ad esempio, se risulta che un contribuente ha detenuto in Svizzera 100..000 euro nell’anno 2010, si presume che la somma sia frutto di evasione dell’anno 2010.
Sulla somma si devono versare l’irpef secondo le aliquote progressive e le sanzioni nella misura minima del 200% e massima del 400% sull’imposta evasa.
Inoltre i termini di decadenza per l’azione di accertamento da parte dell’Agenzia Entrate sono raddoppiati e quindi i periodi di imposta controllabili passano, dali ordinari quattro o cinque anni, a otto o dieci anni.

Per la mancata indicazione dei capitali nel quadro RW del Modello Unico è attulmente prevista una sanzione minima del 6% e massima del 30%.
Si applica il raddoppio dei termini di accertamento e quindi sono sanzionabili fino a 10 periodi di imposta.

L’Agenzia presume che i capitali all’estero abbiano avuto un rendimento pari al Tasso di Riferimento BCE e sul reddito di capitale cosi’ determinato viene applicata l’imposta sostitutiva propria del prodotto finanziario nel quale le somme erano investite (12,50% fino al 2011, 20% dal 2012, 26% dal 1 luglio 2014).
Viene inoltre applicata una sanzione compresa tra un minimo del 133% ed un massimo del 260% dell’imposta evasa.

E’ facile comprendere che, tra imposte e sanzioni, l’intero capitale verrebbe eroso.

Sanzioni amministrative

 
Decreto legislativo n. 167 del 28 giugno 1990
Articolo Violazione Sanzioni in vigore Sanzioni ridotte a seguito di VD* Condizione *
5 Mancata compilazione del quadro RW Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% degli importi non dichiarati Sanzione amministrativa pecuniaria dell’1,5% degli importi non dichiarati.
  • Le attività devono essere trasferite in Italia o in Stati membri UE o Stati See che consentono scambi di informazioni.
  • Le attività emerse erano o sono detenute in Italia o in Stati Eu o See.
  • Se l’autore delle violazioni rilascia all’intermediario estero che detiene le attività l’autorizzazione a trasmettere alle autorità italiane tutte le informazioni necessarie per la disclosure.
In caso di detenzione di attività in Stati a regime fiscale privilegiato la sanzione va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. Sanzione amministrativa pecuniaria del 3% degli importi non dichiarati.
5 Mancata compilazione del quadro RW Sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% degli importi non dichiarati. Sanzione amministrativa pecuniaria dell’2,25% degli importi non dichiarati. Nei casi diversi da quelli precedentemente indicati
In caso di detenzione di attività in Stati a regime fiscale privilegiato la sanzione va dal 6% al 30% degli importi non dichiarati. Sanzione amministrativa pecuniaria del 4,5% degli  importi non dichiarati. Sanzione ridotta al 3% degli importi non dichiarati se gli stati a regime fiscale privilegiato stipulano con l’Italia accordi per l’effettivo scambio di informazioni entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Per violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e ritenute la misura minima delle sanzioni è fissata al minimo edittale ridotto di un quarto.

* testo non definitivo